Art. 3.
(Albo dei professionisti dello spettacolo).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'albo dei professionisti dello spettacolo, al quale possono essere iscritti i tecnici gli artisti e interpreti o esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago.
      2. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, l'interessato deve presentare un attestato che dimostri le attività esercitate e gli eventuali titoli posseduti.
      3. Le modalità per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.

 

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